Home Appalti e Contratti Problematiche generali La professionalità dei commissari di gara: principio generale?
  • Lunedì 13 Giugno 2011 22:52
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    Appalti e Contratti/Problematiche generali

    La professionalità dei commissari di gara: principio generale?

    Sentenza T.A.R. Campania - Salerno n. 508 del 22/03/2011

    Sui criteri di scelta dei commissari di gara e sulla necessità che possiedano la professionalità e i requisiti tecnici idonei a formulare un giudizio pienamente consapevole.

    1. Appalto pubblico (in generale) - Gara - Commissione - Composizione - Requisiti - Individuazione - Mancanza - Conseguenze

    2. Appalto pubblico (in generale) - Gara - Commissione - Componenti - Professionalità - Valutazione - Criteri - Individuazione

    3. Appalto pubblico (in generale) - Gara - Aggiudicazione - Stipula del contratto - Termine di stand still - Mancato rispetto - Conseguenze - Illegittimità del contratto - Insussistenza

    4. Appalto pubblico (in generale) - Gara - Commissione - Composizione - Art. 84 co. 8, D.Lgs. n. 163/2006 - Interpretazione - Conseguenze

    1. L'articolo 84 co. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 non fissa criteri precisi circa i requisiti dei componenti la commissione di gara ma precisa soltanto che quest'ultima, "nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto", è formata da un numero dispari di membri, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il co. 3 inoltre, prescrive che la commissione sia di norma presieduta da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente. La composizione della commissione deve dunque rispondere a determinati requisiti imposti dalla natura stessa dell'opera da eseguire, nonché da criteri di razionalità e logicità delle scelte compiute in relazione alle finalità perseguite: è pertanto illegittima la composizione della commissione stessa qualora tra i suoi componenti prevalgano elementi privi di competenze tecniche specifiche (1).

    (1) Cons. Stato, sez. VI, 25-7-1994 n. 1261.

    2. Il necessario possesso in capo ai commissari di gara della professionalità e dei requisiti tecnici indispensabili per formulare un giudizio pienamente consapevole, costituisce ormai un principio immanente nell'ordinamento generale, criterio che trascende il settore dei lavori pubblici per estendersi a gare di qualsiasi settore, forniture di beni ovvero servizi, perché rispondente ai principi di rango costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa. In altri termini, i commissari devono tendenzialmente essere periti peritorum della materia sulla quale sono chiamati ad esprimere il giudizio tecnico. E' chiaro tuttavia che il possesso dei requisiti di professionalità deve essere valutato anche in relazione ai concreti aspetti (emergenti dalla lex specialis di gara) sui quali essi devono formulare tale giudizio, ciò al fine di evitare che sussistano, a monte, elementi tali da indurre in via anticipata i concorrenti a dubitare dell'adeguatezza scientifica e professionale dei nominati componenti, nel valutare e comparare le proposte tecniche. E' sufficiente quindi che la commissione giudicatrice sia composta, almeno prevalentemente, da persone fornite di specifica competenza tecnica o munite di qualificazioni professionali che tale competenza facciano presumere (2). Nell'impossibilità di saggiare in anticipo ed in concreto la preparazione specifica dei commissari, può farsi riferimento ad alcuni indici che, in via presuntiva, consentano una prognosi sul punto: innanzitutto il possesso di un titolo di studio adeguato e la pregressa esperienza nel settore specifico cui si riferisce l'appalto (rectius: nel settore cui afferiscono le valutazioni tecniche previste dal bando di gara per l'assegnazione discrezionale dei punteggi). La valutazione prognostica sulla professionalità di chi giudica, quindi, non può prescindere dalla concreta disamina di ciò che costituisce oggetto di giudizio, ed a tal fine il possesso del titolo di studio adeguato è un elemento che garantisce, quanto meno sul piano presuntivo, l'adeguatezza della scelta (3).

    (2) Cons. Stato, sez. V, 18-3-2004 n. 1408.
    (3) Cons. Stato, sez. VI, 7-10-2008 n. 4829.

    3. L'inosservanza del termine di trentacinque giorni previsto dall'art. 11, D.Lgs. n. 163/2006 per la stipula del contratto d'appalto, non costituisce causa di inefficacia invalidante dello stesso in assenza di vizi della procedura di gara (4).

    (4) T.A.R. Campania Napoli 14-7-2010 n. 16776.

    4. Il comma 8 dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 è ispirato ad esigenze di economicità che hanno suggerito al legislatore di incentivare la formazione della commissione tramite i funzionari appartenenti alle stesse stazioni appaltanti. Come è agevolmente ricavabile dall'ottavo comma del citato art. 84, il principio non è assoluto, ma va coniugato con il

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    N. 508/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1092 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    - F. M., in proprio e quale capogruppo mandatario del costituendo raggruppamento tra professionisti (RTP) con l'ing. F. M. e ing. O. S., nonché di questi ultimi, rappresentati e difesi anche disgiuntamente dagli avv. Raffaele Ferola e Stefania Vecchio, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, Vicolo Municipio Vecchio n. 6;
    contro
    - Comune di Capaccio, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Maria Marenghi, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Velia n. 15;
    - Comune di Albanella; in persona del sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
    nei confronti di
    - FE. S.r.l., in persona dell'amministratore unico, ing. M. FO., in proprio e nella qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo professionisti tra l'ing. FA. MA. di Castelvetere (mandante) e l'ing. C. L. (mandante), rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso notificato, dall'avv. Alberto Crisi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del'avv. Antonio Feleppa in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 120;
    e con l'intervento di
    ad adiuvandum:
    Società A. a r.l. (di seguito A.) in proprio e quale capogruppo mandataria dell'Associazione temporanea di Imprese formata con le società S. Società I. s.p.a. e "Ing. O. M." p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, prof. D. M., rappresentato e difeso dagli avv. Federico Conte e Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Salerno, via Nizza, n. 73;
    per l'annullamento:
    A. quanto al ricorso introduttivo:
    1. dell'avviso pubblico del Comune di Capaccio relativo alla gara per l'affidamento incarico di "Ufficio di direzione lavori"; direzione dei lavori ed attività tecnico amministrativa connessa, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura nonché n. 2 direttori operativi - lavori per l'intervento di "concessione per la realizzazione e gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nei comuni di Capaccio ed Albanella - Bacino Campania 55" spedito per la pubblicazione il 25 novembre 2009;
    2. del disciplinare di gara;
    3. delle delibere o determine di nomina dei componenti la Commissione giudicatrice nelle persone dell'ing. C. G., dott. C. V. e geom. M. B., di data ed estremi sconosciuti;
    4. di tutti i verbali dei lavori dell'avviso pubblico del 25.11.2009 del Comune di Capaccio relativo alla gara per l'affidamento incarico di ufficio di direzione lavori ed attività tecnico amministrativa connessa, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura nonchè n. 2 direttori operativi lavori per l'intervento di concessione connessi alla realizzazione ed alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nei comuni di Capaccio ed Albanella-Bacino Campania 55, anche nella parte in cui hanno ritenuto ammissibile l'offerta proposta dalla società FE. a r.l.;
    5. del provvedimento di aggiudicazione provvisoria dell'appalto a FE. a r.l.;
    6.del silenzio serbato sull'istanza di autotutela ex art. 243 bis del d. lgs. 163 del 2006 (e s.m.i.);
    7. dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva, se adottato;
    8. dell'eventuale contratto di appalto, se stipulato.
    B. quanto al ricorso per motivi aggiunti:
    1. del provvedimento di aggiudicazione definitiva disposto dal Comune di Capaccio della gara di cui sopra;
    2. del contratto rep. n. 3164 del 29 giugno 2010 stipulato con l'aggiudicataria e per la declaratoria di inefficacia del richiamato contratto.
    Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
    Visti l'atto di costituzione del Comune di Capaccio e le memorie;
    Visti l'atto di costituzione della controinteressata FE. s.r.l.;
    Visto l'atto di intervento ad adiuvandum di A., in proprio e nella qualità;
    Vista l'ordinanza cautelare n. 791 del 6 agosto 2010 di questo TAR;
    Vista l'ordinanza di appello cautelare n. 4641 dell'11 ottobre 2010 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore alla pubblica udienza del 3 marzo 2011 il dott. Gianmario Palliggiano ed uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
    FATTO
    1.- Con il ricorso in epigrafe, notificato il 23 giugno 2010 e depositati il 10 luglio successivo, il costituendo RTP con capogruppo mandatario, ing. M., ha impugnato gli atti della procedura per l'affidamento dell'incarico come meglio precisato in epigrafe.
    La procedura è stata bandita con avviso del 25 novembre 2009 per l'individuazione dei professionisti ingegneri cui affidare la direzione dei lavori relativa alla concessione per la realizzazione e la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nei comuni di Capaccio ed Albanella, insieme ad altri servizi di ingegneria.
    Con ricorso per motivi aggiunti, notificati il 10 luglio 2010 e depositati il successivo 13, parte ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione definitiva ed il contratto stipulato con la società controinteressata.
    2.- Col ricorso introduttivo, ha dedotto i seguenti motivi di censura:
    1. violazione e falsa applicazione dell'art. 53, commi 1 e 2, del DPR 554/1999; violazione e falsa applicazione dell'art. 4 punto D.1) del disciplinare di gara; violazione dei principi in materia di società di ingegneria; eccesso di potere, difetto di istruttoria, omessa considerazione dei presupposti, difetto di motivazione.
    La stazione appaltante ha ammesso la controinteressata al prosieguo della gara pur avendo quest'ultima trascurato le prescrizioni di cui all'art. 53 del DPR 554/1999. In sede di ammissione delle offerte, il seggio di gara ha richiesto espressamente di esibire la documentazione attestante la delega della società FE. a r.l. al proprio direttore tecnico per sottoscrivere gli atti di gara e la delibera ovvero da cui risulti che l'organo di amministrazione della società ha "formalmente consultato" il direttore tecnico per la partecipazione alla specifica gara. Tale documentazione non è stata allegata dalla società FE., dal che avrebbe dovuto conseguire la sua esclusione dalla gara;
    2. violazione e falsa applicazione dell'art. 84, comma 2 e 8, del d. lgs. 163 del 2006; eccesso di potere. Nel caso di specie, nessuno dei componenti risulta esperto nello specifico settore dei servizi di ingegneria e direzione lavori per la realizzazione della rete del gas naturale che costituisce il precipuo oggetto dell'appalto.
    3. violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del d. lgs. 163 del 2006; violazione dei principi sul giusto procedimento; eccesso di potere. La stazione appaltante ha scelto come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 80 punti all'offerta tecnica. Alla stregua degli elementi di valutazione risulta tuttavia impossibile ripercorrere l'iter che dalle valutazioni analitiche ha determinato il giudizio numerico espresso da ciascun commissario.
    3.- Col ricorso per motivi aggiunti ha censurato inoltre:
    4. violazione dell'art. 79, comma 5, d. lgs. 163 del 2006 ed eccesso di potere poiché il Comune di Capaccio non ha mai comunicato l'aggiudicazione definitiva al raggruppamento ricorrente.
    5. violazione dell'art. 11, commi 10, 10 ter, d. lgs. 163 del 2010; eccesso di potere per sviamento, omessa considerazione dei presupposti, difetto d'istruttoria e di motivazione. Nel caso di specie l'amministrazione comunale ha stipulato il contratto dopo solo tre giorni dall'aggiudicazione e senza peraltro renderlo noto in alcun modo ai ricorrenti, in spregio alle disposizioni sopra descritte.
    4.- Per quanto sopra parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento degli atti impugnati sia col ricorso introduttivo sia col ricorso per motivi aggiunti, con conseguente aggiudicazione in suo favore della gara e il subentro nel contratto, previa dichiarazione di efficacia dello stesso.
    5.- Si è costituito in giudizio il raggruppamento controinteressato che, con memoria, ha eccepito la tardività del ricorso per mancata tempestiva impugnazione del verbale n. 3 del 31.3.2010, dal quale emerge la presenza dell'ing. F. M. nella seduta relativa all'esame dei requisiti dei concorrenti.
    Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
    6.- Il Comune di Capaccio, anch'esso costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo al pari del raggruppamento controinteressato la tardività per omessa tempestiva impugnazione del richiamato verbale n. 3 del 31.3.2010 e anche con riguardo alla censura di illegittima composizione della Commissione. Nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso.
    7.- Con ordinanza cautelare n. 791 del 6 agosto 2010, questo TAR ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati. L'ordinanza è stata confermata in sede di appello cautelare con ordinanza n. 4641 dell'11 ottobre 2010 da parte della Quinta sezione del Consiglio di Stato.
    8.- Con atto di intervento ad adiuvandum, notificato il 6 e 7 novembre e depositato il successivo 20, A., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'Associazione temporanea di imprese formata con le società S.. e Ing. O. M. ha illustrato la sua posizione ai fini dell'accoglimento del ricorso.
    La causa è stata quindi iscritta al ruolo dell'udienza pubblica del 3 marzo 2011, data in cui è passata in decisione.
    DIRITTO
    1.- La controversia ha ad oggetto l'affidamento dell'incarico di ufficio di direzione lavori per la realizzazione e la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nei comuni di Capaccio ed Albanella.
    Precede la trattazione del ricorso introduttivo posto il suo carattere antecedente, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto ai motivi aggiunti.
    Possono superarsi le molteplici eccezioni d'inammissibilità sollevate dalle parti resistenti, stante l'infondatezza nel merito del ricorso.
    2.- Con il primo motivo del ricorso introduttivo parte ricorrente contesta l'ammissione della controinteressata al prosieguo della gara, benché la stessa avesse violato l'art. 53 del DPR 554 del 1999.
    Ad avviso della ricorrente, in particolare, vi sarebbe una presunta carenza di delega in favore del direttore tecnico della FE. s.r.l. a sottoscrivere gli atti di gara; sarebbe inoltre assente il provvedimento dell'organo di amministrazione attestante la formale consultazione del direttore tecnico della FE. s.r.l. in merito alla partecipazione alla gara.
    Il motivo, per entrambi i rilievi, è infondato.
    Il primo ed il secondo comma del menzionato art. 54 così, rispettivamente, recitano:
    "Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni nonchè iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante." (comma 1);
    "Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si trattano in generali questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale." (comma 2).
    Secondo la disposizione citata, la delega da parte della società si riferisce esattamente alla sottoscrizione degli "elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento", ossia gli elaborati tecnici e grafici del progetto; la previsione regolamentare non si estende dunque alla sottoscrizione di atti e documenti riguardanti la partecipazione alla gara, sottoscrizione che compete al legale rappresentante della società partecipante o ad altro soggetto per questo specifico aspetto legittimamente autorizzato.
    Nel caso di specie, gli atti ed i documenti sono stati sottoscritti dall'ing. M. FO., amministratore unico della società FE. s.r.l.
    Inoltre il bando ed il disciplinare di gara -il cui art. 4, lettera D.1., il ricorrente presume violato- non si discostano dalle previsioni normative; non si rinviene negli stessi alcun punto che prescriva la delega in favore dei direttori tecnici delle società partecipanti alla gara per sottoscrivere atti e documenti.
    L'art. 4, punto D.1. del disciplinare commina con l'esclusione il caso in cui le modalità di presentazione dell'offerta tecnica siano tali da non consentire una chiara imputazione al concorrente che l'ha proposta o, in caso di raggruppamento temporaneo, ad uno degli operatori economici associati che partecipano alla gara. Questa prescrizione non può che riferirsi per l'appunto alla sottoscrizione degli elaborati e dei documenti tecnici e grafici che costituiscono l'offerta tecnica, ma non può estendersi ai documenti in senso generale relativi alla gara.
    3.- Anche la seconda censura contenuta nel primo motivo di ricorso è infondata. Il bando ed il disciplinare non comminano con l'esclusione il mancato deposito di un provvedimento da parte delle società concorrenti attestante la formale consultazione dei direttori tecnici in merito alla partecipazione alla gara. E' quindi comprensibile che la società FE. s.r.l. si sia astenuta dal produrre a corredo della documentazione di gara anche tale provvedimento.
    In ogni caso, è dirimente la circostanza che il verbale n. 3, redatto ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 554/1999, attesti che, in data 10.12.2009, e quindi successivamente alla pubblicazione dell'avviso di gara da parte del comune di Capaccio del 25.11.2009, la società FE. s.r.l. consultò formalmente il direttore tecnico, l'ing. Michele Viscosi, circa l'opportunità di partecipare alle gare sub a), b) e c) di cui al punto 4 dell'ordine del giorno. Il direttore tecnico aveva espresso parere favorevole in ordine alla sua partecipazione.
    4.- Con il secondo motivo parte ricorrente assume violato l'art. 84, comma 2, del d. lgs. 163 del 2006, posto che quattro membri della commissione di gara, nominati con determina n. 12 del 22.2.2010 non sarebbero dotati di adeguata professionalità ed esperienza nello specifico settore oggetto della gara.
    Parte ricorrente si duole inoltre del fatto che la commissione alla quale devolvere il giudizio sulla Direzione lavori del realizzando metanodotto sia formata da funzionari comunali senza alcuna pregressa esperienza nello specifico settore oggetto dell'appalto.
    Il motivo di ricorso è inammissibile perché tardivo, posto che il ricorrente raggruppamento già nella prima seduta di gara, svoltasi il 24.2.2010, alla quale ha assistito l'ing. M. in rappresentanza del raggruppamento di professionisti ricorrenti, ha preso formalmente atto che, con determina n. 12 del 22.2.2010, il Comune di Capaccio aveva provveduto alla nomina di quattro membri della commissione giudicatrice (presidente, due commissari, segretario).
    In disparte comunque i profili di inammissibilità, il motivo di ricorso è infondato.
    Sul punto, l'art. 84, comma 2, non fissa criteri precisi circa i requisiti dei componenti la commissione ma precisa soltanto che quest'ultima, "nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto", è formata da un numero dispari di membri, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
    Il comma 3 prescrive che la commissione sia di norma presieduta da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.
    La composizione della commissione deve dunque rispondere a determinati requisiti imposti dalla natura stessa dell'opera da eseguire, nonché da criteri di razionalità e logicità delle scelte compiute in relazione alle finalità perseguite: è pertanto illegittima la composizione della commissione stessa qualora tra i suoi componenti prevalgano elementi privi di competenze tecniche specifiche (Cons. Stato, sez. VI, 25 luglio 1994 n. 1261).
    Più di recente, la giurisprudenza ha chiarito che il necessario possesso in capo ai commissari della professionalità e dei requisiti tecnici indispensabili per formulare un giudizio pienamente consapevole, costituisce ormai un principio immanente nell'ordinamento generale, criterio che trascende il settore dei lavori pubblici per estendersi a gare di qualsiasi settore, forniture di beni ovvero servizi, perché rispondente ai principi di rango costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa: In altri termini, i commissari devono tendenzialmente essere periti peritorum della materia sulla quale sono chiamati ad esprimere il giudizio tecnico. E' chiaro tuttavia che il possesso dei requisiti di professionalità deve essere valutato anche in relazione ai concreti aspetti (emergenti dalla lex specialis di gara) sui quali essi devono formulare tale giudizio, ciò al fine di evitare che sussistano, a monte, elementi tali da indurre in via anticipata i concorrenti a dubitare dell'adeguatezza scientifica e professionale dei nominati componenti., nel valutare e comparare le proposte tecniche.
    E' sufficiente quindi che la commissione giudicatrice sia composta, almeno prevalentemente, da persone fornite di specifica competenza tecnica o munite di qualificazioni professionali che tale competenza facciano presumere (Cons. Stato, sez. V, 18 marzo 2004 n. 1408).
    Nell'impossibilità di saggiare in anticipo ed in concreto la preparazione specifica dei commissari, può farsi riferimento ad alcuni indici che, in via presuntiva, consentano una prognosi sul punto: innanzitutto il possesso di un titolo di studio adeguato e la pregressa esperienza nel settore specifico cui si riferisce l'appalto (rectius: nel settore cui afferiscono le valutazioni tecniche previste dal bando di gara per l'assegnazione discrezionale dei punteggi).
    La valutazione prognostica sulla professionalità di chi giudica, quindi, non può prescindere dalla concreta disamina di ciò che costituisce oggetto di giudizio, ed a tal fine il possesso del titolo di studio adeguato è un elemento che garantisce, quanto meno sul piano presuntivo, l'adeguatezza della scelta (Cons. Stato, sez. VI, 7 ottobre 2008 n. 4829).
    Il quadro normativo non sarebbe tuttavia completo se non si considerano le immanenti esigenze di economicità che hanno suggerito al legislatore di incentivare la formazione della commissione tramite i funzionari appartenenti alle stesse stazioni appaltanti. Come è agevolmente ricavabile dall'ottavo comma del citato art. 84; il principio non è assoluto, ma va coniugato con il possesso delle professionalità interne, aspetto che costituisce un requisito indefettibile per la nomina (così, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2009 n. 6297).
    Più precisamente, il comma 8 chiarisce che i commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
    a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
    b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
    L'art. 84, comma 8, del vigente codice dei contratti pubblici -in sostanziale continuità con l'art. 21 della legge n. 109 del 1994 e con la previsione regolamentare di cui all'art. 92 del D.P.R. n. 554 del 1999- nello stabilire che i commissari siano selezionati tra i funzionari della stazione appaltante, non ha voluto privilegiare in senso assoluto il requisito dell'inserimento nell'organico dell'ente rispetto a quello del titolo di studio, come può evincersi dalla lettura dell'intero disposto dell'art. 84. Dalle considerazioni svolte discende l'infondatezza del motivo attinente alla composizione della commissione di gara, posto che la stessa, per gli aspetti tecnici, è formata da un ingegnere (che svolge le funzioni di presidente) e da un geometra; mentre, per gli aspetti amministrativi, si avvale di un contabile, soggetto dotato della necessaria competenza in vista della valutazione dell'aspetto economico dell'offerta.
    Nel caso di specie, la commissione, alla luce dei molteplici criteri fissati dal legislatore, frutto di bilanciamento tra i diversi interessi dell'economicità e dell'attendibilità del giudizio tecnico, appare composta da soggetti aventi una qualificazione tecnica idonea a garantire un adeguato livello di professionalità.
    Su questo aspetto, appare peraltro significativa la circostanza che parte ricorrente, nelle fasi preliminari della procedura di gara (seduta del 24.2.2010), non abbia mosso alcuna riserva in merito ai commissari salvo poi mutare orientamento e dolersi dell'inadeguatezza di taluni di essi, proprio quelli che in fase di valutazione dell'offerta hanno attribuito un punteggio inferiore a quello attribuitogli dal terzo membro ingegnere.
    5.- Con il terzo motivo, parte ricorrente si duole della violazione dell'art. 83 del d. lgs. 163 del 2006, in quanto la Commissione di gara avrebbe errato nell'attribuzione dei punteggi assegnati alle concorrenti.
    Il motivo non è condivisibile posto che la lex specialis di gara ha dettato criteri precisi ai fini della determinazione dei punteggi ai concorrenti, In particolare, il punto IV.2.1. del bando, nel disciplinare i "criteri di aggiudicazione", contempla i seguenti aspetti:
    1. le caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
    2. l'adeguatezza delle attività da svolgere e relativi metodi adottati;
    3. professionalità e qualità dell'offerta;
    4. adeguatezza dei processi, delle risorse e delle strumentazioni utilizzati;
    5. modalità di coordinamento Ufficio di direzione lavori con la stazione appaltante;
    6. prezzo (ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara.
    Il disciplinare di gara, inoltre, nella parte seconda, sezione 1. "Criterio di aggiudicazione" precisa che questa avviene secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativo - compensatore di cui all'allegato B al DPR n. 554 del 1999; il disciplinare inoltre fissa le specificazioni tecniche di dettaglio e le formule da applicare per ciascun elemento dell'offerta.
    Questi criteri sono stati scrupolosamente osservati dalla commissione, nella fase valutativa, sicché la censura di parte ricorrente non appare condivisibile.
    6.- L'infondatezza del ricorso introduttivo comporta l'improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti, sui quali, come già precisato in occasione della pronuncia cautelare, va ribadito che l'inosservanza del termine di trentacinque giorni previsto dall'art. 11 del d. lgs. 163/2006 per la stipula del contratto, non costituisce causa di inefficacia invalidante dello stesso in assenza dei vizi della procedura di gara evocati dal ricorrente (cfr., Tar Campania, Napoli, 14 luglio 2010, n. 16776).
    Le spese, nei confronti della ricorrente, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Si compensano nei confronti dell'interveniente ad adiuvandum
    P. Q. M.
    definitivamente pronunciando sul ricorso, R.G. n. 1092 del 2010, come in epigrafe proposto, così dispone:
    1. rigetta il ricorso introduttivo;
    2. dichiara improcedibili i motivi aggiunti.
    Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00, oltre Iva e Cassa come per legge, per ciascuna delle parti costituite, Comune di Capaccio e ing. F. M.. Compensa relativamente all'interveniente ad adiuvandum, A. s.r.l.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Antonio Onorato
    L'ESTENSORE
    Gianmario Palliggiano
    IL CONSIGLIERE
    Sabato Guadagno
     
    Depositata in Segreteria il 22 marzo 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
Mondolegale 2011
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